Art. 7.
(Definizioni di produttore e di distributore indipendente).

      1. Ai fini della presente legge e delle disposizioni vigenti in materia di cinema e di audiovisivo, sono considerati produttori e distributori indipendenti, ai sensi della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, i soggetti di nazionalità italiana non controllati da o collegati a soggetti destinatari, nel territorio dell'Unione europea, di concessione di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva, ovvero i soggetti che, per un periodo di tre anni, non destinano a una sola emittente almeno il 90 per cento delle proprie produzioni.
      2. La certificazione dello status di produttore e di distributore indipendente è curata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni su base annuale, di intesa, per quanto riguarda il settore cinematografico, con il Ministro dei beni e delle attività culturali. In caso di inadempienza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Ministro dei beni e delle attività culturali provvede direttamente alla certificazione tramite i propri uffici.
      3. I criteri di individuazione dei produttori indipendenti previsti dall'articolo 3 dell'allegato A annesso al regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 9/1999 del 16 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999,

 

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sono sottoposti a verifica con cadenza biennale e ridefiniti di intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali.